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Quali sono le Responsabilità PENALI E CIVILI delle FORZE DELL'ORDINE? Articolo 28 della Costituzione Italiana.

Responsabilità PENALI E CIVILI delle FORZE DELL'ORDINE. In base all'Articolo 28 della COSTITUZIONE ITALIANA: "I FUN...

Responsabilità PENALI E CIVILI delle FORZE DELL'ORDINE.

In base all'Articolo 28 della COSTITUZIONE ITALIANA:

"I FUNZIONARI E I DIPENDENTI DELLO STATO [inclusi tutti i dipendenti delle FORZE DELL'ORDINE] e degli enti pubblici SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, SECONDO LE LEGGI PENALI, CIVILI E AMMINISTRATIVE, DEGLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DI DIRITTI. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Fonte: Senato.it

Loro sono o dovrebbero essere coscienti delle loro responsabilità, come ben pubblicato in questo Articolo del 2017 del SINDACATO ITALIANO LAVORATORI POLIZIA

[...] LA NATURA DELLE RESPONSABILITÀ (Nota mia: DELLE FORZE DELL'ORDINE) E RELATIVE CONSEGUENZE.

Per fini meramente riepilogativi e di sintetico inquadramento della materia vanno prese in considerazione principalmente quattro forme di responsabilità:

• penale, per reati propri dei pubblici ufficiali, per reati comuni con l’aggravante di abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, per quelli previsti della cd. “legge di riforma” (L. 121/81) e da altre leggi speciali;

• disciplinare, per la violazione del regolamento di servizio e di altre norme e doveri di comportamento, cui è tenuto l’appartenente alla Polizia di Stato ai sensi del D.P.R. 25/10/1981, n. 737 “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.” non di rado in connessione con un procedimento penale;

• civile, genericamente riconducibile al cd. “risarcimento dei danni”, è di tipo indiretto in forza del disposto del secondo comma dell’art. 28 della Costituzione contrattuale, poiché è lo Stato che in prima istanza è responsabile verso i terzi per gli atti compiuti da funzionari e dipendenti - secondo un principio analogo alla responsabilità oggettiva per rischio d’impresa ex art. 2049 c.c. – salve le valutazioni della Procura della Corte dei Conti, di cui al prossimo capoverso;

amministrativo-contabile, ovvero la responsabilità per danno erariale, giurisdizione della Corte dei Conti, con una casistica ampia e variegata, sia “interna” relativa alla sorte di beni e documenti dell’ente pubblico ricevuti e/o detenuti in ragione del servizio o dell’incarico, come pure “esterna” per il danno all’immagine subito dall’amministrazione a causa della condotta illecita del dipendente o per le somme corrisposte a terzi quale risarcimento danni in caso venga ravvisato il dolo o la colpa grave nel comportamento del soggetto agente.

A tal punto non appare superfluo prospettare che spesso vengono attivati procedimenti in più sedi, sia giudiziarie che amministrative, di frequente connessi o interdipendenti, i cui eventuali esiti negativi hanno, nei riguardi dell’appartenente, ricadute di diverso tenore.

Prevalentemente patrimoniali per la responsabilità civile e amministrativo contabile, mentre per quella penale o disciplinare, al di là delle considerazioni sui casi estremi di limitazione della libertà personale, ci possono essere gravissime conseguenze ricadenti sul rapporto di servizio/lavoro, come in extrema ratio la destituzione, non solo nell’ovvio ed in inevitabile caso di condanna con interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma anche in presenza di formule di definizione del giudizio diverse da una netta pronuncia di non colpevolezza quale l’assoluzione con formula piena, in particolare nell’ipotesi di archiviazione, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non rinunciata o di remissione di querela.

Infatti gli atti giudiziari, su cui non vi è stata pronuncia definitiva o ancora peggio una condanna con successiva prescrizione, possono venire acquisiti ed utilizzati in sede disciplinare, per cui i fatti e le circostanze, in essi riportati e divenuti di difficile confutazione, potrebbero essere valutati ed apprezzati secondo canoni diversi da quelli giudiziari ed in particolare alla luce delle prime quattro previsioni destitutorie dell’art. 7 del D.P.R. n.737/81, di portata espressamente qualitativa ed ampiamente discrezionali, quali:

1. per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale;

2. per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;

3. per grave abuso di autorità o di fiducia;

4. per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a PRIVATI.

PERTANTO IL RISCHIO PER IL POLIZIOTTO DI ESSERE DENUNCIATO O CITATO IN GIUDIZIO, a causa del servizio o in ragione dei propri status, e quindi incappare in disavventure giudiziarie È ASSAI ELEVATO.

(Nota: i link li ai riferimenti di legge li ho aggiunti io.)

Aggiungo, sopra tutto quando si vessano i privati cittadini attraverso l'esecuzione di ORDINI basati su DPCM e decreti che stanno risultando in sempre più SENTENZE, ILLEGALI e INCOSTITUZIONALI.



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